MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DI SOSPENSIONE CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DEI PIANI DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI SOSPESI A SEGUITO DEL TERREMOTO CHE HA INTERESSATO IL CENTRO ITALIA “SISMA 2016”

 

Si informa la gentile clientela che in data 27 marzo 2018 l’ABI ha siglato un accordo del con il Commissario per il Terremoto C.I., al fi ne di stabilire le modalità e i criteri per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti a rimborso rateale, dei quali è stato sospeso il pagamento dell’intera rata o della sola quota capitale.

In particolare viene stabilito:

  • l’allungamento della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;
  • nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi di sospensione sul capitale non ammortizzato al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno);
  • in caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione, poiché la quota interessi sarà stata regolarmente incassata come da originario piano di ammortamento;
  • la Banca non potrà chiedere al cliente il pagamento in un’unica soluzione delle rate sospese, a meno che ciò non derivi dalla volontà del medesimo cliente, il quale dovrà comunicare alla Banca tale decisione secondo ben precise modalità che saranno individuate dalla stessa Banca;
  • è concessa al cliente la possibilità di rinunciare alla sospensione e riprendere il pagamento delle rate in qualunque momento, previa comunicazione alla Banca in tal senso. Resta inteso che le rate sospese fino al momento della rinuncia della sospensione saranno regolate in base a quanto previsto dall’ Accordo.

La Banca provvederà quindi a contattare i clienti che hanno aderito alla sospensione al fi ne di ridefinire le modalità di rimborso del finanziamento e gli interessi di sospensione in base a quanto previsto nell’Accordo stipulato tra ABI e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 sottoscritto in data 27 marzo 2018, al quale la banca aderisce.

Di norma, salvo diverso intento da parte del cliente per un regolamento anticipato di quanto dovuto per la sospensione, il piano di ammortamento sarà prorogato per una durata analoga al periodo di sospensione.
Gli interessi verranno conteggiati al tasso contrattualmente previsto, sul capitale non ammortizzato, per l’intero periodo di sospensione del fi nanziamento, e suddivisi in quote uguali da aggiungere alle rate residue. Sui suddetti interessi non si applicherà alcuna capitalizzazione periodica.


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Ultima modifica: 20/08/2018