Sospensione del pagamento dei mutui e finanziamenti a seguito del terremoto che ha interessato l’Italia centrale successivamente al 24 agosto 2016.

La legge 4 dicembre 2017, n. 172 (che ha convertito il D.L.16 ottobre 2017, n.148), recante misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito di eventi emergenziali, ha disposto la possibilità di chiedere:

  • limitatamente alle attività economiche e produttive, la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere sino al 31 dicembre 2018 oppure, qualora l’immobile ove viene esercitata la predetta attività  economica/professionale sia situato nella c.d. “zona rossa”, sino al 31 dicembre 2020;
  • per i soggetti privati, con riferimento ai mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, la sospensione “ex lege” dei pagamenti delle rate dei mutui/prestiti fino al 31/12/2018 oppure, qualora il fabbricato rientri nella “zona rossa”, sino al 31 dicembre 2020. La disposizione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità della prima casa di abitazione e, se il fabbricato è ubicato nella “zona rossa”, presentino la documentazione comprovante la localizzazione dell’immobile stesso in tale zona.


I clienti interessati potranno recarsi entro il 15 febbraio 2018 presso la liliale più vicina, dove potranno richiedere di usufruire della sospensione nei termini e con le modalità sopra indicate.
A scelta dei clienti la sospensione potrà riguardare la sola quota capitale o l’intera rata. Se non verrà richiesta la sospensione, le emissioni delle rate riprenderanno regolarmente a partire dal 28 febbraio 2018.


L’operazione è esente da costi amministrativi e/o finanziari.


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Ultima modifica: 03/01/2018