Proroga dei termini di sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza dell’emergenza determinatasi per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018.

Si informa la gentile clientela che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2019, è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza –dichiarato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018- nel territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 nel territorio della provincia di Trapani. 

I clienti, privati e imprese, che abbiano residenza o sede legale/operativa in una delle regioni indicate, che siano titolari di mutui relativi agli edifici distrutti inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di ottenere, a richiesta, la proroga della sospensione, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre l’8 novembre  2020, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

La domanda dovrà essere assistita da un’autocertificazione che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva. La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione a seguito di cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sull’importo del debito residuo (solo in caso di sospensione dell’intera rata). In caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi continuerà ad essere addebitata alle naturali scadenze. Detta restituzione avverrà, con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, facendo slittare il piano di ammortamento originario di un pari numero di rate, oppure – se richiesto – in unica soluzione al termine del periodo di sospensione, ovvero, contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate è possibile rivolgersi alle filiali della Banca MPS presenti sul territorio.
 

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Ultima modifica: 24/02/2020