SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI MUTUI e FINANZIAMENTI

per le popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

 

Si informa la gentile clientela che con l’emanazione della legge del 24 luglio 2018 n.89, che ha converto il D.L.29 maggio 2018 n.55, è stato prorogato il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti come segue:

  • sino al 31/12/2020 per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;
  • sino al 31/12/2021 per le attività economiche localizzate nella “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale e per i soggetti privati titolari di mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzata nella suddetta 'zona rossa' .

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2018 presso la Filiale più vicina. La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione a seguito di cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

Le domande dovranno essere supportate dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

A scelta dei clienti la sospensione potrà riguardare la sola quota capitale o l’intera rata.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.

In conformità a quanto previsto nell’accordo stipulato tra ABI e il Commissario per il Terremoto Centro Italia del 27/03/2018 cui la Banca ha aderito, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale non ammortizzato al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione, poiché la quota interessi , calcolata sul debito residuo, sarà regolarmente incassata alle scadenze previste.

 

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Ultima modifica: 20/08/2018