Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza dell’emergenza determinatasi per l’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania.

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 28 dicembre 2018 n. 566, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2019, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile, è stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici inagibili o resi inagibili parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.

I clienti, sia Privati che Aziende, residenti o aventi sede legale e/o operativa nei predetti comuni, potranno richiedere la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 28/12/2019. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 4/03/2019, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione; gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità. In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione, poiché la quota interessi di ciascuna rata sarà rimborsata alle scadenze originarie.

 

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Ultima modifica: 23/01/2019