Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto – modifica delle casistiche per poter accedere ai benefici del Fondo solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Legge “Gasparrini”)

Si informa la gentile clientela che a seguito dei provvedimenti in calce citati, è stato ampliato il novero delle situazioni che consentono di poter accedere ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Legge n. 244 del 24/12/2007 “Gasparrini”) gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa), per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fondo che regola le agevolazioni in conto oneri di sospensione.
In forza delle norme sotto dettagliate, possono accedere ai benefici del Fondo anche:

  • coloro che si trovano nella situazione di sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni lavorativi consecutivi o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per gli eventi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a: 
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;  
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. 

 

  • Solo fino al 17.12.2020 
    • I lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le ditte individuali e gli artigiani, che autocertifichino ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel  trimestre successivo al 21 febbraio 2020  e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. 
    • Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.
    • I benefici del fondo in oggetto si applicano, in relazione alle domande presentate fino al 9 gennaio 2021, anche ai mutui contratti da meno di un anno.
    • La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Fondo di Garanzia per la prima casa” gestito da Consap).

Restano invariati gli altri requisiti necessari per presentare la richiesta di ammissione al beneficio.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.  

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. La misura del tasso di interesse applicato per il calcolo degli oneri a carico del beneficiario sarà pari al 50% del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). La restante parte degli oneri di sospensione resterà a carico del Fondo di Solidarietà gestito da Consap.
La richiesta di accesso ai benefici del Fondo potrà essere presentata tramite la Banca utilizzando il modello appositamente predisposto da Consap e scaricabile sul sito www.consap.it.  

 

Siena, 6 maggio 2020


Art. 26 del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020 n. 9  “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore lo stesso 02/03/2020 (GU n.53 del 02-03-2020);

Art. 54 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore il 17/03/2020 (G.U. n. 70 del 17/03/2020).
DECRETO attuativo emanato dal MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE il 25 marzo 2020   “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.” (20A01918) (GU Serie Generale n.82 del 28-03-2020) 

Art. 12 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23  “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, entrato in vigore il 9/4/2020 (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 
  
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni anche all’art. 54, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia”, entrata in vigore il 30/04/2020 (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

 

  

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Ultima modifica: 17/08/2020