Misure di sostegno finanziario alle microimprese e alle piccole e medie imprese in relazione alla situazione epidemiologica in atto per COVID-19.

Si informa la gentile clientela che l’art 56 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, riconoscendo l’epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, prevede misure di sostegno finanziario a favore delle attività imprenditoriali danneggiate, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle Banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

In forza della norma sopra specificata, le microimprese e le piccole e medie imprese aventi sede in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure:

  1. Sospensione della facoltà di revoca o di riduzione dell’accordato da parte delle Banche delle aperture di credito concesse e dei prestiti in conto anticipi, fino alla data del 30 settembre 2020.
  2. Proroga della scadenza dei prestiti non rateali in essere alla data di pubblicazione del decreto sopra citato, qualora contrattualmente prevista prima, fino alla data del 30 settembre 2020.
  3. Sospensione del pagamento delle rate (o della sola quota capitale) dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020, sino a tale data.

La comunicazione di intenzione di avvalersi delle misure dovrà essere corredata da una dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di finanziamento con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.  
L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del finanziamento sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. 

Gli interessati possono rivolgersi, alla propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta, scaricabile anche dal sito www.mps.it.  Qualora la filiale risultasse chiusa per motivi sanitari, è possibile contattare il Contact Center della Banca al numero verde dedicato 800463355.


Siena, 25 marzo 2020
 

 

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Ultima modifica: 25/03/2020